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DETRAZIONI SPESE SANITARIE 

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.)

danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione

spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto.

Ovviamente, se le spese sostenute nell’anno non superano l’importo della franchigia, non si ha diritto

ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull’intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari

per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap,

e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità

di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere considerate anche

le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente

o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti

detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto

di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire

la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve

essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, senza togliere

la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione occorre essere in possesso della relativa documentazione che certifica la

spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso dello scontrino c.d. “parlante” e cioè contenente

la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni

acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Per assicurare la privacy dei cittadini, dal 1° gennaio 2010 lo scontrino fiscale non deve più riportare la

denominazione commerciale del farmaco, in quanto si tratta di una “informazione sensibile” in grado di

far conoscere a terzi lo stato di salute e la presenza di eventuali patologie. Sullo scontrino fiscale, la

denominazione è sostituita dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Fino al 31 dicembre 2009 sono riconosciuti validi, ai fini della detrazione Irpef, sia gli scontrini emessi

con il vecchio sistema che quelli emessi secondo le nuove modalità (cioè con l’indicazione del codice

AIC in luogo del nome del medicinale).